La ricorrente contesta di dover retribuire i dipendenti per le ore di assenza riscontrate ed elencate nella decisione impugnata È vero che l’onere della prova per poter beneficiare del salario in caso di assenza per motivi personali spetta al lavoratore, è altrettanto vero che il datore di lavoro che sottostà al CCL di categoria è tenuto a garantire al retribuzione del dipendente secondo le ore fissate nel calendario aziendale. È fondamentale che quest’ultimo si accerti delle reali motivazioni alla base delle assenze dei dipendenti alfine di essere compiutamente in grado di applicare il CCL, in particolare garantire il pagamento al dipendente di tutte le ore fissate dal calendario.
La ditta osserva di essersi subito attivata per l’ottenimento di una garanzia assicurativa a copertura della cauzione, ma il fatto di essere neocostituita ha comportato più tempo rispetto al previsto. La ricorrente dimentica che la finalità del CCL è anche quello di garantire una giusta concorrenza tra le ditte attive nel ramo, operando senza cauzione la ricorrente si è quindi posta in una situazione di concorrenza sleale nei confronti delle ditte che si sono adoperate per rispettare i termini impartiti per la necessaria cauzione.
La fattispecie trae origine da due controlli di cantiere eseguiti durante le giornate di sabato senza le necessarie autorizzazioni. In entrambe le occasioni è stata rilevata la presenza dei lavoratori della ricorrente intenti a svolgere attività rientranti nel campo di applicazione del CCL gesso. Le sanzioni e le pene convenzionali imposte dalle CP hanno lo scopo primario di dissuadere il datore di lavoro dal commettere ulteriori future violazioni del CCL e vanno valutate tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il lavoro al sabato è proibito e ha come scopo di garantire una concorrenza leale tra le ditte.
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Valido dal 1° maggio 2023
Salari minimi invariati rispetto all'anno 2022
Il calendario deve essere inviato per approvazione alla CPC
244 giorni lavorativi e 2'018 ore di lavoro
247 giorni lavorativi e 2'018 ore di lavoro
ATTENZIONE entrata in vigore gennaio 2023
Nuovo regolamento valido dal 1° agosto 2022
Valido fino al 30 giugno 2026
Prolungo copertura assicurazione nel caso in cui negli ultimi 10 anni (prima del prepensionamento) l'assicurato è senza occupazione
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019 ed è valido sino al 31 dicembre 2028
Circolare del mese di novembre 2020 in cui si sottolinea che l’impiego del facchino o di figure simili è considerata una violazione delle disposizioni contrattuali.
Formulario per la richiesta di lavoro al sabato, alla domenica, giorni festivi, notte e vacanze collettive. Il rispetto dell'inoltro dei termini è imperativo: 24 ore prima dell'inizio dei lavori
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Circolare del mese di febbraio 2018 in cui si mettono in evidenza le importanti modifiche apportate al CCL 2017 - 2019 decretato di obbligatorietà cantonale
Allegato obbligatorio al contratto di subappalto giusta l'art. 17 CCL
Cauzione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro (CCL)
Come calcolare correttamente il salario da assicurare alla Previdenza Professionale (LPP)
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