Nei 10 anni precedenti l’apertura del diritto al pensionamento anticipato, l’assicurato che entra nel campo d’applicazione della CCRA (Convenzione collettiva per il Pensionamento anticipato nei rami affini romandi) può, a titolo individuale, colmare eventuali lacune contributive per mantenere il diritto alle prestazioni durante 24 mesi o più, dei quali al massimo 12 mesi consecutivi durante gli ultimi 2 anni prima dell’apertura del diritto alla rendita di pensionamento.
L’assicurato deve presentare la propria domanda entro i 90 giorni che seguono la perdita della propria qualifica di assicurato. L’assicurato perde la possibilità di mantenere la propria affiliazione individuale dal momento in cui intraprende un’attività indipendente o ritrova un impiego duraturo. Il contributo individuale comprende sia la parte a carico del datore di lavoro sia quella del lavoratore calcolata sull’ultimo salario assicurato presso l’istituzione RESOR. In caso di mancato pagamento del contributo, la qualifica di affiliato è automaticamente perduta.
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