Impiego della figura del facchino presso ditte attive nel settore del gesso e dell'intonacatura
La Commissione paritetica per i lavori in gesso e d’intonacatura ha recentemente constatato un crescente impiego di figure professionali che apparentemente non sono assoggettate alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per i lavori in gesso e d’intonacatura (CCL), quale ad esempio quella del facchino.
Al fine di arginare tale fenomeno, la Commissione paritetica si rivolge alle ditte e alle agenzie di personale a prestito per rammentare che il CCL non enumera alcuna categoria professionale attiva nei cantieri al di fuori di quelle elencate all’art. 18 CCL e pertanto l’impiego del facchino o di figure simili è considerata una violazione delle disposizioni contrattuali.
Tali considerazioni si basano
a) sul fatto che il campo d’applicazione personale del CCL stabilisce in modo chiaro il non assoggettamento di determinate categorie e
b) sul principio secondo cui, se una figura professionale non è esplicitamente esclusa dal campo di applicazione, la stessa dovrà imperativamente farne parte.
Ciò sta a significare, nel caso concreto, che la figura professionale del facchino non può essere esclusa dal campo di applicazione personale del CCL e che, dal momento che le attività svolte in cantiere da tale figura hanno come scopo ultimo la buona riuscita dell’impresa, i lavoratori inquadrati oggi come facchini dovranno essere classificati all’interno delle categorie previste dall’art. 18 CCL e rispettarlo nella sua interezza.
Gli stipendi di coloro che eseguono delle attività in qualità di facchino o simili devono quindi essere inseriti perlomeno nella classe salariale manovale. Tutto ciò è sempre stato dato come assodato dalla Commissione paritetica; per questa ragione le casistiche, passate e future, che verranno rilevate saranno passibili di sanzioni e sottoposte all’obbligo di versare eventuali differenze salariali.