Risposte alle domande più frequenti relative a CCL e formulari. Potete inoltre contattare il centralino, sempre a disposizione.
Il CCL è un contratto di lavoro tra datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori (sindacati) che ha per oggetto le condizioni di lavoro tra le parti contraenti. Il CCL è disciplinato dal Codice delle Obbligazioni (CO) agli articoli 356 – 358.
Il CCL contiene tradizionalmente disposizioni sulla stipulazione del contratto di lavoro e normative sui diritti e obblighi delle parti coinvolte. Il documento regolamenta anche le disposizioni sull’applicazione e controllo di quest’ultime da parte di organi competenti.
Su richiesta delle parti contraenti un CCL può essere dichiarato di obbligatorietà generale per tutti i datori di lavoro e lavoratori attivi in un settore economico o professionale, compresi coloro che non appartengono a nessuna organizzazione di lavoratori.
L'adesione al CCL è un atto spontaneo ed avviene mediante la sottoscrizione del documento "Adesione al CCL". La ditta che decide di apporre la propria firma al documento si impegna a rispettare tutte le disposizioni previste dal CCL, compreso il pagamento, una volta all'anno, di un contributo professionale.
Il formulario è disponibile nella sezione Formulari di ogni settore
È assoggettato ad un CCL chiunque eserci un'attività professionale in un settore professionale in cui è vigente un CCL dichiarato dalle autorità di forza obbligatoria a livello cantonale o nazionale, indipendentemente dall'adesione (sottoscrizione) a quest'ultimo.
Conferendo a un CCL l'obbligatorietà generale, il suo campo d'applicazione viene esteso a tutti i lavoratori e ai datori di lavoro del ramo economico in questione.
I decreti che conferiscono il carattere obbligatorio generale ad un CCL contengono l'indicazione del campo di applicazione territoriale, del ramo economico e dei lavoratori per i quali valgono le disposizioni del CCL.
Con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali nel giugno del 2012 sono state emanate delle misure d’accompagnamento per proteggere i lavoratori dal rischio di dumping sociale e salariale. Lo scopo di tali precauzioni è quello di garantire anche ai lavoratori provenienti dall’estero le medesime condizioni lavorative e salariali prescritte dalla legislazione svizzera e dai CCL decretati di obbligatorietà generale.
La cauzione è stata introdotta come garanzia di copertura dei costi derivanti dall’applicazione del CCL, come assicurazione di pagamento del contributo professionale e, se il caso, come deposito cauzionale per un’eventuale multa emessa dalla CPC. Quest’ultimo non può essere utilizzato quale garanzia per il pagamento di una pena pecuniaria inflitta da un’autorità cantonale.
Sono soggette al pagamento della cauzione le imprese locali, svizzere e straniere a condizione che vi sia impiegata della manodopera (nessuna distinzione nella forma giuridica dell’impresa).
Sono assoggettati all’obbligo di versamento della cauzione il:
- Settore della posa piastrelle;
- Settore gessatura e intonacatura;
- Settore posa pavimenti;
- Settore della pittura.
La cauzione viene amministrata a livello nazionale dall’Ufficio Centrale Svizzero per le Cauzioni (UCSC) con sede a Liestal (BL).
La cauzione può essere depositata nei seguenti modi:
a. Versamento in contanti;
b. Stipulazione di una garanzia irrevocabile presso un istituto di credito operativo in Svizzera;
c. Stipulazione di una fidejussione solidale con un’assicurazione avente sede in Svizzera.
La cauzione viene restituita su richiesta dell’impresa a conclusione dei lavori edili o di artigianato per le ditte estere o provenienti dal resto della Svizzera oppure per cessazione di attività per un’azienda locale. Solo dopo un’attenta valutazione del caso la CPC autorizza il rilascio della cauzione precedentemente versata.
È considerato periodo di prova il primo mese di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 335 b cpv. 1 CO). Il periodo di prova può essere tuttavia prolungato fino ad un massimo di tre mesi per accordo scritto, CCL e CNM. Nel caso in cui le parti contraenti decidessero di stabilire un periodo di prova più lungo, verranno considerati validi unicamente i primi tre mesi di lavoro.
Se il periodo di prova subisce una riduzione a causa di malattia, infortunio o obbligo legale non assunto volontariamente dal lavoratore potrà essere prolungato per un periodo equivalente (art. 335 b cpv. 3 CO). In caso di malattia il periodo di prova potrà essere esteso ad una durata di tempo superiore a tre mesi.
I rapporti di lavoro a tempo determinato non prevedono alcun periodo di prova. Questo non esclude tuttavia che le parti si accordino altrimenti.
Il periodo di prova è previsto anche per il contratto di tirocinio. Pure in questo caso la durata varia da un minimo di un mese ad un massimo di tre. La durata può essere tuttavia prolungata fino ad un massino di sei mesi con il consenso dell’autorità cantonale. Questa richiesta deve essere inoltrata prima dello scadere del periodo di prova precedentemente stabilito. In caso di mancato accordo scritto vengono considerati come periodo di prova i primi tre mesi di lavoro (art. 334 cpv. 3 CO).
Per maggiori informazioni: www.seco.admin.ch
Il contributo professionale è un importo che viene regolarmente ed obbligatoriamente detratto dalla busta paga di ogni lavoratore impiegato in uno dei settori professionali dell’edilizia e dei rami affini. Lo scopo di questa deduzione è il finanziamento della formazione professionale (per le Commissioni che lo prevedono) e il miglioramento dell’attività professionale stessa. Il fine ultimo è quello di salvaguardare gli interessi del settore economico.
Il contributo professionale viene trattenuto anche dalle buste paga degli apprendisti.
Lo scopo di questa ispezione è la verifica della corretta applicazione del CCL di categoria.
Le aziende possono subire una volta all’anno un controllo da parte degli ispettori della CPC.
Per ottenere l’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa al sabato è necessario compilare la "Formulario richiesta di lavoro a regime speciale”.
Il permesso di lavoro viene rilasciato unicamente a coloro che dimostrano di avere una valida ragione per cui si possa derogare un articolo cardine del CCL.
Vi invitiamo a prendere visione del documento del settore d’interesse per quello che concerne le modalità e i tempi di inoltro della domanda di lavoro straordinario.
Per il tramite del formulario salari presunti la CPC elabora gli acconti, con scadenza trimestrale, per l'incasso dei contributi a carico dei lavoratori.
Per il tramite del formulario di conguaglio la CPC raccoglie le informazioni necessarie per calcolare, in modo definitivo, l’ammontare del contributo professionale a carico dei lavoratori.
Il formulario si compone della lista dei dipendenti e la relativa massa salariale.
L’autocertificazione è uno strumento utilizzato dalla CPC per verificare il rispetto delle basi legali e delle disposizioni normative contenute nei CCL di categoria.
Ogni anno i rappresentanti legali delle imprese sono invitati a compilare il formulario con i dati concernenti l’attività economica svolta e la distinta della manodopera impiegata.
La pausa estiva è regolamentata da ogni settore professionale facente parte alla CPC ad eccezione del settore della pavimentazione stradale. Ciò significa che salvo casi particolari non saranno concesse deroghe alla norma contrattuale.
Le vacanze collettive vengono annualmente fissate nelle prime due settimane del mese di agosto.