Commissioni Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali

Disposizioni Legali    07/07/2017

Nuova convenzione addizionale al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM)

In data 2 maggio 2017 il Consiglio federale ha decretato di obbligatorietà generale la Convenzione addizionale al CNM 2016-2018 a partire dal 1° giugno 2017. Questa decisione fa sì che tutte le modifiche discusse dalle parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) sono divenute obbligatorie per tutte le imprese operanti nel settore della pavimentazione stradale.

Le modifiche dell’art. 64 CNM risultano ora più conformi alle soluzioni assicurative generalmente offerte sul mercato, lasciando così alle imprese più libertà di scelta. L’articolo prevede, infatti, la possibilità di adottare una soluzione conforme alla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) anziché alla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Tale possibilità prevede una durata della prestazione pari a massimo 730 giorni dall’inizio della malattia.

La deduzione dei premi basata su premi ipotetici in caso di un pagamento differito delle prestazioni di al massimo 30 giorni (art. 64 cpv. 3 lett. b CNM) è decaduta. Ora dai premi effettivi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera è possibile dedurre il 50% della parte spettante ai lavoratori; in altre parole, il datore di lavoro e lavoratore supportano il premio assicurativo ciascuno nella ragione della metà. Tale suddivisione del premio effettivo vige per tutte le imprese assoggettate al CNM dall’entrata in vigore del decreto del Consiglio federale, ossia dal 1° giugno 2017.

Il nuovo art. 64 cpv. 9 lett. a CNM stabilisce anche chiaramente la fine della copertura assicurativa con la fine del rapporto di lavoro e il passaggio dall’assicurazione collettiva a quella individuale (art. 64 cpv. 10 CNM).

 


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