Commissioni Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e d’intonacatura

Comunicazioni    01/03/2018

Modifiche al Contratto Collettivo di Lavoro 2017 - 2019 (CCL-TI)

Dal 1° marzo 2018 al Contratto Collettivo di Lavoro nel ramo dei gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori è stato conferito il carattere di obbligatorietà generale a livello cantonale fino al 30 giugno 2020.

Sentenze, art. 8 cpv. 2 CCL
In caso di gravi e manifeste inosservanze delle disposizioni del CCL, la CPC potrebbe ordinare il blocco dei cantieri. Questa misura sarà da considerarsi eccezionale.

Lavoro in subappalto e responsabilità solidale, art. 17 CCL
Se un imprenditore e/o promotore appaltatore si affida a uno o più subappaltatori per l’esecuzione di lavori rientranti nel campo di applicazione del presente CCL, è tenuto a sottoscrivere un contratto di subappalto che abbia come parte integrante o come allegato l’Appendice 2. In mancanza del contratto l’appaltatore può essere ritenuto solidalmente responsabile, insieme al subappal-tatore, per il mancato rispetto del CCL e sanzionato per l’inadempienza del suddetto articolo e costretto al pagamento di infrazioni inflitte o che sarebbero dovute essere state inflitte al subappaltatore. Ciò significa che l’appaltatore viene equiparato al subappaltatore.

Lavoratore con esperienza professionale / CFP, art. 18 CCL
Lavoratore con conoscenze professionali di base maturate in Svizzera. La nuova classe salariale deve essere attribuita dal 1° gennaio 2018 a tutti coloro che lavorano nel settore da almeno 24 mesi nella classe salariale "manovale". In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa di gessatura, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe "lavoratore con esperienza professionale / CFP". 2

Lavoro su chiamata e tempo parziale, art. 20 CCL
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito. Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevedranno preliminarmente nell’ordine:
- grado d’occupazione;
- giorni della settimana d’impiego;
- fascia oraria d’impiego prevista (dalle – alle).

II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 38 CCL relative al pagamento del salario. I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno venir notificati alla Commissione (art. 20.3 CCL).

Indennità giornaliera, art. 26 CCL
Introduzione di un’indennità forfettaria come indennizzo per il tempo di viaggio e il pranzo. L’indennità gior-naliera verrà riconosciuta a tutti i dipendenti e l’importo verrà stabilito in base alla distanza percorsa per raggiungere il cantiere dalla sede principale della ditta. Gli importi indicati nel suddetto articolo, valgono anche per i lavoratori assunti tramite agenzie interinali: per la definizione dell’in-dennità giornaliera vale la sede della ditta cliente (art. 26.4 CCL).
Contrariamente alla precedente versione trasmessa, se il lavoratore, su esplicita richiesta del datore di lavoro, utilizza il proprio mezzo di trasporto per coprire la distanza tra la sede dell’impresa e il luogo di lavoro (cantiere), ha diritto a un’indennità di almeno 0.60 cts./km per ogni chilometro di servizio percorso. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, non ha diritto ad alcun rimborso.

Pagamento del salario, art. 38 CCL
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È di conseguenza vietato il pa-gamento del salario in contanti.

Personale interinale e assunzioni d’impiego, art. 21 CCL
Il numero di lavoratori assunti tramite agenzie di collocamento o tramite assunzioni di impiego (notifiche online di assunzioni d’impiego presso datore di lavoro svizzero per un massimo di 90 giorni lavorativi o 3 mesi per anno civile) deve essere proporzionale al numero dei collaboratori della ditta presenti sul cantiere.

Flessibilità, art. 23 CCL
In alternativa a quanto previsto dall’art. 22 CCL (Orario di lavoro) alle ditte è offerta la facoltà di adottare un calendario di lavoro con le ore flessibili.

Assoggettamento contributo assicurazioni sociali (art. 26 CCL), appendice 4
In virtù dell’art. 26 CCL l’indennità pranzo deve essere riconosciuta contrattualmente a tutti i lavoratori impe-gnati prevalentemente sui cantieri, indipendentemente dalla loro possibilità di fare rientro al proprio domicilio o alla sede della ditta per il pranzo. L’indennità è sottoposta alla trattenuta AVS/AI/IPG/AD nella seguente misura:

  1. a. se il dipendente può rientrare per il pranzo al proprio domicilio o alla sede della ditta (entro i 10 km);
  2. b. per la quota che eccede i fr. 15.—al giorno.

 

 


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