Commissioni Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie

Comunicazioni    23/05/2022

Riscossione contributi paritetici secondo l’art. 10 e seguenti in vigore dal 1° maggio 2022

Scopo dei contributi (art. 10 CCL)

1 Al fine di realizzare gli obiettivi prefissati dal presente CCL e di finanziare i compiti della Commissione paritetica, le parti contraenti costituiscono un Fondo paritetico oppure gli metto-no a disposizione i mezzi necessari.

2 L’utilizzo di questi mezzi finanziari è destinato:

a. a coprire le spese di applicazione e controllo del CCL (costi per il funzionamento della Commissione paritetica come pure delle organizzazioni esterne, spese sostenute dalle as-sociazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);

b. alle misure nell’ambito della sicurezza del lavoro e della protezione della salute (SIKO 2000);

c. a promuovere la formazione professionale (spese dei corsi frequentati, perdita di salario a seguito della partecipazione a corsi);

d. a mantenere e approfondire la collaborazione tra le parti contraenti;

e. a sopperire agli oneri finanziari amministrativi derivanti dall’istituzione del Collegio arbitrale e dell’Arbitro unico.

3 Sull’utilizzo del contributo ai costi di esecuzione e di perfezionamento professionale la Com-missione paritetica può emanare dei regolamenti.

4 Un’eventuale eccedenza derivante dal contributo ai costi di esecuzione può essere utilizzata solo come riserva per scopi sociali e generali della categoria dei lavoratori del settore della fa-legnameria.

 

Ammontare dei contributi (art. 11 CCL)

1 Il contributo ai costi d’esecuzione e del perfezionamento professionale ammonta 

a. a carico del datore di lavoro un contributo di base forfettario di CHF 240.00 all’anno e di CHF 10.00 al mese per ogni lavoratore;

b. a carico dei lavoratori CHF 24.00 al mese.

2 Per aziende che non operano in continuazione all’interno dell’ambito di validità territoriale il contributo di base è di Fr. 20.00 al mese.

3 Per i membri delle federazioni contraenti, il contributo ai costi di esecuzione è compreso nella quota associativa.

Nell’ambito della promozione della sicurezza (SIKO 2000) sul posto di lavoro a carico del dato-re di lavoro sarà prelevato un importo di CHF 1.50 al mese per ogni lavoratore.

 

Riscossione dei contributi (art. 12 CCL)

1 Tutti i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati al CCL sono tenuti a versare alla Commissio-ne paritetica i contributi paritetici. Ai fini del calcolo dei contributi personali ai sensi dell’articolo precedente è determinante la durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile. Il contribu-to ai costi d’esecuzione è dovuto per ogni singolo mese di assunzione.

2 I contributi dovuti devono essere versati dal datore di lavoro alla Commissione paritetica entro trenta giorni dalla fatturazione.

3 La Commissione paritetica fattura al datore di lavoro i contributi dovuti dai lavoratori. Il datore di lavoro detrae dal salario del lavoratore l’importo del contributo dovuto da quest’ultimo e lo versa alla Commissione paritetica. 

4 Ogni azienda assoggettata al CCL deve trasmettere alla Commissione paritetica un elenco con i nominativi dei lavoratori occupati e assoggettati al CCL, indicando segnatamente numero AVS, funzione, stipendio e indirizzo di ogni lavoratore. L’elenco dei lavoratori deve essere tra-smesso, completo della relativa comunicazione, anche qualora i lavoratori siano occupati solo temporaneamente.

5 Se il datore di lavoro, malgrado due solleciti, tralascia la comunicazione prevista dalla presen-te disposizione o se non inserisce nell’elenco dei lavoratori un lavoratore assoggettato al CCL, egli è responsabile nei confronti della Commissione paritetica di tutti i contributi persi, retroatti-vamente per 5 anni. Inoltre, la Commissione paritetica può infliggergli una pena convenzionale.

6 Riguardo ai contributi versati, non sussiste un diritto di rimborso nei confronti del datore di la-voro. I lavoratori che ritengono di non dover versare il contributo, devono indirizzare le loro ri-chieste di rimborso, motivate per iscritto, alla Commissione paritetica.

7 L’incasso dei contributi può essere stabilito in un particolare regolamento emanato dalla Commissione paritetica.


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