Il Contratto Collettivo di Lavoro del mestiere del falegname (CCL-CH), decretato d’obbligatorietà generale da parte del Consiglio Federale, e il Contratto Collettivo di Lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Canton Ticino (CCL-TI) definiscono i diritti e gli obblighi ai quali sottostanno le imprese che occupano manodopera nel settore delle falegnamerie.
Soggiacce alle norme previste dal CCL-CH e dal CCL-TI ogni datore di lavoro, persona fisica o giuridica, che impiega lavoratori nell’ambito della falegnameria. Questo significa che anche i titolari, soci, soci gerenti, amministratori unici di società anonime (SA) o di società a garanzia limitata (Sagl), impiegati attivamente presso la società stessa, sottostanno a tutte le disposizioni contrattuali contenute in esso, in particolar modo a:
- retribuzioni;
- adeguamenti salariali;
- classi salariali;
- pagamento del contributo professionale;
I dati personali del titolare devono apparire nella distinta manodopera allegata al rapporto di autocertificazione.
Sono esonerati da queste disposizioni unicamente i titolari il cui statuto di indipendente è ufficialmente riconosciuto dall' assicurazione AVS e SUVA.