Commissioni Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie

Comunicazioni    05/09/2024

Registro orario

Ai sensi dell’art. 10 del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL-CH) il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un controllo delle ore di lavoro per ogni singolo lavoratore.

In tale registro, come peraltro richiesto dall’art. 46 LL e 73 OLL 1, dovranno figurare, oltre al totale delle ore svolte giornalmente, gli orari di inizio e fine dei lavori, nonché delle pause. Tenuto conto della necessità di definire se sia dovuto o meno il rimborso per il pranzo (art. 29 CCL-CH) e di verificare se il tempo di viaggio è considerato o meno come orario di lavoro conformemente all’art. 11 cpv. 2 CCL-CH, nel registro deve figurare anche il luogo di lavoro.

Il registro orario è uno strumento importante di verifica, non solo per gli enti di controllo ma anche per la ditta stessa. Non è possibile fornire un modello predefinito poiché esso può essere compilato a mano oppure gestito tramite appositi software per la registrazione dell’orario di lavoro che è possibile acquistare o scaricare, in alcuni casi gratuitamente, da Internet.

Tale documento va conservato per almeno cinque anni e, in caso di richiesta, deve essere messo a disposizione degli enti di controllo. Per essere conforme ai disposti del contratto collettivo di lavoro e della legge sul lavoro si tenga presente che da questo documento deve essere possibile definire:

  • nome del lavoratore,
  • anno/mese/giorno di riferimento,
  • le ore di lavoro prestate giornalmente/settimanalmente/mensilmente,
  • gli orari di inizio e fine del lavoro e delle pause,
  • il luogo di lavoro (anche se si tratta del laboratorio della ditta),
  • se il lavoratore ha prestato ore supplementari,
  • se ha lavorato la notte/in giorni festivi o alla domenica/al sabato,
  • se è stato assente per vacanze, malattia/infortunio o altro,
  • se ha recuperato in tempo libero eventuali ore supplementari accumulate.

È quindi importante che il datore di lavoro si accerti che tale documento sia compilato in modo completo e preciso dai lavoratori. L’indicazione di un orario fisso di lavoro valevole per l’intero anno non esime la ditta dalla registrazione completa delle giornaliere. Capita infatti che vi siano giorni dove, per motivi tecnici, il lavoro si protrae oltre la durata stabilita.

L’assenza dei registri orari o la loro parziale compilazione non permette la verifica dei disposti contrattuali in materia di orari di lavoro, di rimborsi per il pranzo e di calcolo del tempo di viaggio ed è inoltre punibile, come previsto dall’art. 46 cpv. 4 CCL-CH, con una pena convenzionale sino a importo massimo di CHF 4'000.00.

 


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