Commissioni Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile del Cantone Ticino

Comunicazioni    26/06/2023

Nuovo Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL)

Orario di lavoro e ore aggiuntive e ore in difetto
I calendari base di lavoro devono prevedere 2'064 ore di lavoro annuali garantite (vacanze comprese) nel corso dell’anno civile (gennaio-dicembre). Le ore effettivamente lavorate in più o in meno rispetto all’orario stabilito dal calendario base applicato (sezionale o aziendale) devono essere gestite come ore aggiuntive e ore in difetto e quindi inserite nell’apposito contaore che dovrà figurare sulle buste paga.

Supplementi salariali
Il supplemento salariale previsto dal CCL per lavoro festivo, nel caso di lavori di manutenzione per le Ferrovie Federali Svizzere SA (FFS), si attesta ora al 50%. Per tutti gli altri interventi il supplemento resta il 100%.
Per le ore aggiuntive che eccedono le 48 ore settimanali va pagato il 25% di supplemento nel mese in cui sono svolte.

Personale interinale e assunzioni d’impiego
Le parti contraenti hanno deciso di riformulare la limitazione della presenza in cantiere di personale interinale o ingaggiato tramite assunzione d’impiego ai sensi della Legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20)

Canicola
Per cantieri all'aperto il cui lavoro comincia in mattinata, in caso di allerta canicola di livello 4 decretata dal GOSA, la giornata lavorativa deve terminare entro le ore 15:00, tenuto conto di una presenza lavorativa di massimo 8 ore in cantiere.

Lavoro in subappalto
Il contratto di subappalto deve essere sottoscritto unicamente per quelle attività che rientrano nel campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) e il cui preventivo superi CHF 30'000.00.

Lavoro in alta montagna
A partire dal 1° maggio 2023 il diritto all’indennità per lavoro in alta montagna vale per i lavoratori occupati per almeno 15 giorni consecutivi in cantieri situati oltre 1'500 metri sul livello del mare (ad eccezione delle località di fondovalle) come sancito dall’art. 32 CCL.

Indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto
Conformemente al CNM 2023-2025 (art. 60 cpv. 3), segnaliamo che l’indennità per l’uso dell’automobile privata per scopi professionali passa da 60 a 70 centesimi al chilometro.


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