Personale interinale e assunzioni d’impiego (art. 14bis CCL)
Il capoverso 3 del citato articolo è stato abrogato.
Rimangono pertanto in vigore i capoversi 1 e 2. Rammentiamo che il primo introduce la propor-zione tra il numero di dipendenti della ditta presenti in cantiere con il numero di personale interinale prestato dalle agenzie o assunti con notifica per attività di breve durata (assunzioni d’impiego):
2. Assenze di breve durata (art. 22 cpv. 1 lett. b CCL)
Con l’entrata in vigore del congedo di paternità, al 1° gennaio 2021, il periodo di congedo è passato da 2 a 10 giorni.
Le parti contraenti hanno stabilito che queste giornate di assenza saranno indennizzate dal datore di lavoro nella misura del 100%.