Commissioni Commissione paritetica cantonale delle vetrerie

Comunicazioni    14/12/2005

Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia

Ai sensi del contratto, le condizioni di assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia devono rispettare le disposizioni della LAMal e prevedere in ogni caso la possibilità di passaggio, entro 90 giorni, all’assicurazione individuale, quando cessa il rapporto di lavoro.

Nel caso di mancata osservanza della chiara disposizione contrattuale, il datore di lavoro sarà di conseguenza ritenuto responsabile e dovrà integrare le prestazioni corrisposte dall’assicurazione.

In particolare, le disposizioni più importanti previste dalla LAMal sono le seguenti:

1) diritto all’indennità giornaliera in caso di malattia durante almeno 720 giorni, nell’arco di 900 giorni consecutivi;

2) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;

3) allorché viene riconosciuta una rendita AI, la Cassa di compensazione versa una parte degli arretrati di rendita alla compagnia assicurativa, onde evitare il sovraindennizzo. Infatti il lavoratore non può percepire più del 100% dello stipendio presumibilmente perso, sommando le varie prestazioni assicurative. Tuttavia gli importi ricevuti dall’AI non devono essere definitivamente incamerati dall’Istituto d’assicurazione, ma riversati al lavoratore, sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente aumento della durata delle prestazioni al di là dei 720 giorni;

4) in caso di contenzioso, l’assicurato anche frontaliere può rivolgersi in lingua italiana a un Giudice del Cantone Ticino, che deve conformarsi alla giurisprudenza consolidata;

5) il lavoratore frontaliere ha diritto, come il lavoratore residente in Svizzera, al passaggio all’assicurazione individuale.


Indietro