L'indennizzo per il pranzo, previsto dall'art. 21.2 CCL-TI, non è da assoggettare ai premi AVS e agli altri oneri sociali. Per contro, importi superiori sono da cosiderare parti del salario determinante ai fini AVS.
Le indennità accordate ai dipendenti in virtù del CCL di categoria, siano esse denominate indennità pranzo o di inconvenienza, sono assoggettate alle imposte alla fonte.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a prendere contatto con gli uffici competenti.