Commissioni Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie

Comunicazioni    05/03/2018

Modifiche al Contratto Collettivo di Lavoro 2018 - 2020 (CCL-TI)

Richiamiamo la vostra attenzione alle principali modifiche del nuovo CCL 2018 – 2020 valido dal 1° gennaio 2018:

Sentenze, art. 5 CCL-TI
La Commissione Paritetica Cantonale (CPC) ha la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri;

Aumenti salariali – minimi contrattuali e salario mensile, art. 13 CCL-TI
La rettifica del fattore utilizzato per il calcolo del salario mensile (coefficiente di tramutazione) ha portato alla modifica dei salari del settore. I salari mensili, per essere considerati conformi alle nuove disposizioni salariali del Contratto cantonale, dovranno essere da subito calcolati con il coefficiente di 2'320.

Esempio di determinazione del salario mensile di un lavoratore classificato come "qualificato":
Salario base orario: 27.20 fr.
Salario annuale: 27.20 fr. * 2'320 (coefficiente) = 63’104 fr.
Salario mensile: 63’104 fr. / 13 = 4'854.15 fr.

Lavoro in subappalto e responsabilità solidale, art. 15 CCL-TI
In caso di lavori in subappalto è necessario la sottoscrizione di un contratto di subappalto. Il documento deve essere debitamente sottoscritto dalle parti coinvolte. L’appaltatore e il subappaltatore possono essere considerati solidalmente responsabili qualora dovesse essere riscontrata una violazione alle disposizioni del CCL.

Lavoro su chiamata e tempo parziale, art. 16 CCL-TI
I contratti di lavoro su chiamata devono essere modificati in contratti di lavoro a tempo parziale. Questi per essere considerati validi devono prevedere nell’ordine:

a) grado di occupazione (percentuale)
b) giorni della settimana d’impiego
c) fascia oraria di impiego prevista (dalle – alle)

I contratti di lavoro a tempo parziale devono essere autorizzati dalla CPC.

Art. 17 Personale interinale e assunzioni d’impiego
La manodopera assunta tramite agenzie di collocamento o per mezzo di notifiche di assunzioni d’impiego presso datore di lavoro svizzero per un massimo di 90 giorni lavorativi o 3 mesi per anno civile è soggetta a restrizioni:

a) da 1 a 5 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l’assunzione di 1 lavoratore
b) da 6 a 10 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l’assunzione di 2 lavoratori
c) oltre i 10 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l’assunzione massima del 20%

Appendice 2 – Salari orari minimi dal 1° gennaio 2018
Rammentiamo che il CCL-TI prevede il pagamento del salario mensile come forma di remunerazione ob-bligatoria. Il salario mensile viene determinato moltiplicando il salario orario per il coefficiente 2'320 e dividendo il risultato sulle 13 mensilità.


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